Art. 8.

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

      «6-bis. Quando siano accertate situazioni di violenza o sfruttamento nei confronti di uno straniero indotto alla prostituzione e lo stesso richieda di essere inserito nel programma di assistenza e integrazione sociale di cui al comma 3, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno per la durata di un anno, prorogabile fino al termine del programma di cui al citato comma 3. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di interruzione del programma o di condotte incompatibili con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale. Concluso positivamente il programma di assistenza e integrazione sociale, il permesso di soggiorno temporaneo è convertito in permesso di soggiorno permanente».